Imposta Comunale sugli Immobili - 2011

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Calcolo ICI on line

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Permessi a costruire e obblighi ICI

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Aliquote ICI anno 2011

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Istruzioni relative all'ICI

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Quando, come e dove si deve pagare

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Aree fabbricabili

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Definizioni di zona

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Legenda

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Regolamento Comunale

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Tabella delle aliquote e delle detrazioni anni precedenti
>

L’imposta non è più dovuta:
per le abitazioni principali e relative pertinenze;
per le abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli e viceversa) che abbiano la residenza anagrafica presso le stesse abitazioni (per le abitazioni concesse in uso gratuito va presentata apposita dichiarazione ICI).


Rimane l’obbligo del pagamento dell’imposta per le abitazioni principali di lusso appartenenti alle cat. A1, A8 e A9.

Calcolo ICI OnLine
ICI OnLine è un servizio ideato per fornire ai cittadini ed alle imprese la possibilità di effettuare il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (e la stampa del modello F24) comodamente da casa propria o dall'azienda, tramite la rete Internet.

ICI OnLine è uno strumento messo a disposizione dal COMUNE DI SALZANO, con la collaborazione di ABACO S.p.A., che ha inteso agevolare i contribuenti nelle operazioni di calcolo dell'imposta.

Il presente servizio è basato su informazioni inserite dal contribuente all'atto dell'elaborazione.
Pertanto, il contribuente non è esonerato da eventuali responsabilità per errato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

Accedi al Calcolo ICI

I campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori- Se necessario, seguire le istruzioni che vengono fornite dal programma selezionando l'apposito pulsante.

INFORMATIVA RELATIVA AI DATI INSERITI PER IL CALCOLO
Titolare del trattamento dei dati è ABACO S.p.A. con sede in Via Risorgimento, 91 a Montebelluna (TV), incaricata dal Comune di Salzano.
I dati vengono raccolti per le finalità di calcolo dell'Imposta Comunale sugli Immobili e registrati e trattati in forma automatizzata su supporto elettronico. Il conferimento dei dati non è obbligatorio. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati solamente agli uffici comunali competenti. I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale con l'ente, dopodiché saranno conservati per fini esclusivamente personali e non saranno destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

> Permessi di costruire e obblighi ICI:
SI RICORDA DI OTTEMPERARE CORRETTAMENTE AL VERSAMENTO DELL'I.C.I. RELATIVA ALL'IMMOBILE OGGETTO DI PERMESSO A COSTRUIRE.

In particolare:

dal momento del rilascio del "permesso di costruire" il terreno o il fabbricato oggetto di intervento edilizio diventano ai fini ICI area fabbricabile e pertanto il proprietario è obbligato al pagamento dell'imposta.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE:

1) l'imposta è dovuta anche per ampliamenti di 150 mc. in zona già edificata e per interventi in zona agricola. Nel calcolo dei metri cubi realizzabili a seguito di rilascio di permesso di costruire, ai fini della determinazione del valore complessivo dell'area fabbricabile, sono considerati tutti i vani da realizzare (compresi i vani tecnici, le mansarde, le soffitte, gli interrati, i garage, ecc.).

2) il proprietario del terreno fabbricabile deve presentare apposita dichiarazione ICI per comunicare le variazioni intervenute;

3) analoga dichiarazione dovrà essere presentata per comunicare la modifica della situazione dell'area fabbricabile
(fine lavori o accatastamento)

La valutazione dell'area fabbricabile può essere eseguita sulla base del valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione oppure sulla base dei valori stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

 
> Aliquote ICI anno 2011
L'aliquota I.C.I. è applicata per l'anno 2011 dal Comune di Salzano nel modo seguente:

Aliquota I.C.I.

Detrazione

 Descrizione

7 per mille

0

Aliquota ordinaria

7 per mille

0

Abitazioni sfitte e loro pertinenze

5,5 per mille

0

Fabbricati commerciali, produttivi ed amministrativi
5,5 per mille
0
Immobili locati o comunque occupati (*)
5 per mille
€ 104,00
Abitazione principale e pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9
5 per mille
0
Areee fabbricabili (*), terreni agricoli e annessi agricoli


Il riconoscimento delle aliquote relative alle casistiche contrassegnate da (*) nella tabella di cui sopra è subordinato alla presentazione della dichiarazione I.C.I.

Si ricorda inoltre che, dall'anno 1997, per determinare la base imponibile dell'I.C.I., bisogna rivalutare le rendite catastali dei fabbricati nella misura del 5%
e i redditi dominicali dei terreni nella misura del 25%
(art. 3, comma 48, L. 662/96)

 
> Istruzioni relative all'ICI

Soggetti passivi dell'imposta
L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è dovuta dai proprietari di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, anche se tali persone non risiedono in Italia.
In caso di nuda proprietà debbono pagare l'I.C.I i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione.

Con Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28 maggio 2008) è stata introdotta l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte).

Con risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che sono assimilate alle abitazioni principali anche altre fattispecie ai sensi delle seguenti norme:

a)art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quello concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Pertanto, in applicazione dell’art. 6 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, nel territorio comunale rientrano nell'applicazione dell'esenzione ICI le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai figli, ovvero ai genitori, anche nel caso in cui l’abitazione in uso gratuito sia in comproprietà tra i comodanti, purchè gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.

NB: i proprietari interessati dalle esenzioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate devono presentare o inviare per posta la "Dichiarazione di variazione ICI"
nell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.

Dichiarazione degli immobili
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2008 è stato approvato il modello di dichiarazione ICI che deve essere presentata limitatamente ai casi in cui le modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, o del soggetto obbligato al pagamento, non siano rilevabili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati dell’Agenzia del territorio.

Resta l’obbligo di dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs. 463/97 come ad esempio:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- immobili divenuti oggetto di locazione finanziaria;
- terreni agricoli divenuti aree edificabili e variazione del valore delle aree edificabili;
- aree divenute edificabili in seguito a permesso di costruire: costruzione, ampliamento e demolizione;
- variazione delle caratteristiche dell'immobile;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D per i quali l'imposta viene calcolata sui valori contabili;
- immobili che hanno acquisito o perso i requisiti di ruralità,
- cessione in uso gratuito di immobili da destinare ad abitazione principale tra parenti di primo grado e immobili che godono di agevolazioni o esenzioni previste dal regolamento comunale; ecc...;
- abitazioni locate o abitazioni che da locate diventano non locate;

Maggiori chiarimenti sono contenuti nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione I.C.I.

La dichiarazione va compilata nell'apposito modulo e dovrà essere presentata entro i termini previsti per la presentazione della denuncia dei redditi.

Quanto si deve pagare (il calcolo dell'imposta)
L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune:
per l'anno 2011 il Comune di Salzano ha confermato le aliquote come sopra descritte.
L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

La base imponibile
La base imponibile è costituita:

- per i fabbricati, dall'intera rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per:
=> moltiplicatore 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
=> moltiplicatore 50, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche ecc.) ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale;
=> moltiplicatore 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe)
- per le aree fabbricabili, dal valore commerciale al 1° gennaio;
- per i terreni agricoli, dal reddito dominicale aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

La formula matematica per i fabbricati è la seguente:
rendita catastale x 1,05 = rendita rivalutata
rendita rivalutata x moltiplicatore x aliquota = ICI intero anno

La formula matematica per i terreni è la seguente:
reddito dominicale x 1,25 = reddito rivalutato
reddito rivalutato x 75 x aliquota = ICI intero anno

Riduzione della base imponibile
È prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette caratteristiche, le quali dovranno essere comprovate da apposita dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di appartenenza.

Importo minimo di versamento
Non si dà luogo al versamento se l'imposta complessiva da versare è uguale od inferiore a € 3,00.

 
> Quando e come si deve pagare

Quando
Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 2011 può essere effettuato,

in un'unica soluzione, eseguendo il versamento tra il 1° e il 16  giugno 2011, oppure

in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo.
- 1ª rata dal 1° al 16 giugno 2011
50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente
- 2ª rata dal l° al 16 dicembre 2011
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2011 con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Come
l versamento deve essere effettuato con il modello F24 presso tutti gli uffici postali, le banche e il Tesoriere Comunale.
Ciascun soggetto obbligato deve effettuare il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.Pertanto marito e moglie, comproprietari dello stesso fabbricato, devono eseguire due distinti versamenti.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio tributi nei giorni di apertura al pubblico: martedì 9.00-18.00 (continuato) e giovedì: 9.00-13.00 e 16.30-18.00

(tel. 041/5709787 – 041/5709784 - Fax 041/437311
e-mail Tributi@comune.salzano.ve.it)

 
> Aree fabbricabili

VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI
(Deliberazione della Giunta comunale n.55/2005)

Premesse
La volontà di limitare il contenzioso
L’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI dà facoltà alla Giunta Comunale di determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
Tale disposizione ha la dichiarata finalità di assicurare certezza nei rapporti giuridici e di ridurre l’insorgenza di contenzioso con i contribuenti. In pratica, consegue che l’attività di verifica ed accertamento da parte degli uffici comunali preposti, sulla congruità dei valori dichiarati ai fini ICI (e dei conseguenti versamenti da parte dei contribuenti), verrà limitata ai casi in cui tali valori dichiarati siano inferiori ai valori di riferimento stabiliti dal Comune.
I valori di riferimento, che formano l’oggetto del presente studio, hanno dunque "funzione meramente procedurale ai fini di esercitare l’attività accertatice".

Nei casi di omessa dichiarazione relativamente alle aree fabbricabili, l'ufficio può assumere quale valore imponibile, quello indicato in atti idonei al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o perizia di stima o altri atti di natura pubblica o privata.

L’area fabbricabile (artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 504/1992)
Ai fini dell’imposta Comunale sugli Immobili - ICI, per area fabbricabile deve intendersi il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, con esclusione dei fondi agricoli di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, che siano condotti dagli stessi proprietari per l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Criteri di stima del valore venale
Il criterio ed il metodo adottato per la definizione del valore delle aree fabbricabili è quello comparativo, che consiste nel comparare gli immobili soggetti ad imposizione, caratterizzati ognuno da proprie qualità individuali, con un’area fabbricabile tipo, rappresentativa del caso più normale, noto e riconoscibile, rispetto al quale ogni altro caso può essere proporzionato utilizzando uno o più coefficienti di adeguamento. Per area fabbricabile tipo si intende un lotto urbanizzato, esente da circostanze problematiche che ne limitino l’immediata utilizzabilità, per il quale è possibile procedere alla redazione del progetto edilizio e alla costruzione dell’immobile.
Fanno eccezione al metodo suddetto i volumi edificabili destinati all’Edilizia Residenziale Pubblica ERP valutati in modo autonomo, come si dirà in seguito.

Unità di misura per le zone residenziali
Le aree sono entità che si misurano in metri quadrati, in quanto trattasi di terreni misurabili nella loro superficie. L’entità che attribuisce il valore economico ad un’area fabbricabile è data, peraltro, dalla volumetria realizzabile nel lotto che il prodotto della superficie per l’indice di edificabilità; per le aree fabbricabili di tipo residenziale, quindi, l’unità di misura di riferimento generalmente utilizzata è il metro cubo.
Il parametro che mette in relazione la superficie dell’area edificabile con la volumetria realizzabile è l’indice di edificabilità (o indice di utilizzazione IU); tale indice può essere espresso in rapporto alla superficie territoriale (IUT) o alla superficie fondiaria (IUF).
La superficie territoriale (ST) è la dimensione di un’area che non è ancora stata urbanizzata, ovvero è ancora priva delle opere stradali (viabilità), delle aree verdi e dei parcheggi (standard) previsti dal PRG; nella superficie territoriale sono pertanto compresi sia gli spazi destinati agli edifici (anche quelli definiti ERP – Edilizia Residenziale Pubblica) sia gli spazi dove realizzare strade o standard.
La superficie fondiaria (SF) è la dimensione di un lotto edificabile, già idoneo per ospitare l’edificio realizzabile; in questo caso l’area risulta al netto delle opere di urbanizzazione che sono già presenti nelle circostanze.
La volumetria realizzabile (Vol) è, rispettivamente, il prodotto della superficie territoriale per l’indice di utilizzazione territoriale (Vol = ST x IUT) ovvero il prodotto della superficie fondiaria per l’indice di utilizzazione fondiaria (V = SF x IUF). Nel caso di piani di lottizzazione già approvati (corrispondenti alle aree classificate C1) il piano di lottizzazione stabilisce direttamente il volume (Vol) assegnato ai diversi lotti.

Unità di misura per le zone per attività produttive
Per le aree fabbricabili destinate alla costruzione di insediamenti di tipo artigianale, industriale o per attività produttive di tipo terziario l’unità di misura rispetto alla quale riferire le stime è la superficie del terreno. In questo caso non è necessario applicare l’indice di utilizzazione territoriale o fondiario in quanto la variabile che maggiormente influisce sul valore di un terreno edificabile per uso produttivo è lo spazio: più un terreno è ampio e comodo, maggiori sono le sue possibilità di utilizzo.

Valori di riferimento per l'anno 2011
L’Amministrazione Comunale di Salzano ha stabilito i seguenti valori di riferimento

180,00 Euro/mc per l’area fabbricabile residenziale

140,00 Euro/mq per l’area fabbricabile produttiva

Le aree interessate alla costruzione di annessi agricoli con superfici superiori a mq. 200 sono assimilate alle aree produttive.
Per gli ampliamenti di fabbricati esistenti o la realizzazione di nuovi fabbricati in zona agricola, la base imponibile è definita dal valore dell'area fabbricabile con effetto dal rilascio del dispositivo edilizio o di convenzione, fino al completamento delle opere o alla denuncia di accatastamento.
Le zone P.R.I.P.U. sono assimilabili a quelle residenziali, vanno quindi applicati gli stessi valori e coefficienti.

Coefficienti di adeguamento 
Sulla base dell’analisi della strumentazione urbanistica è possibile ipotizzare quali siano le condizioni che influiscono nella determinazione del valore di un’area fabbricabile utilizzando come termine di paragone il valore di riferimento.
I coefficienti correttivi vanno moltiplicati al valore di riferimento in modo da determinare il valore unitario specifico per il caso concreto che si vuole valutare.

Sono stati stabiliti i seguenti coefficienti di adeguamento applicabili in dodicesimi fino al permanere delle condizioni:

1° Coefficiente STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
Secondo il PRG di Salzano le zone soggette a strumento urbanistico attuativo (SUA) sono le seguenti:

tra le zone residenziali: le ZTO C2 (con esclusione della C2.6 e della C2.7 già oggetto del Pdl Dosa) e le ZTO C3 nonché alcune delle ZTO B2; tra le zone per attività produttive:le ZTO D2 e le ZTO D3.

Le aree assoggettate a strumento urbanistico attuativo possono essere valutate applicando un coefficiente di riduzione:

per le aree di tipo residenziale soggette a Strumento Urbanistico Attuativo il coefficiente sarà pari a 0.55; per le aree di tipo produttivo soggette a Strumento Urbanistico Attuativo il coefficiente sarà pari a 0.70;

2° Coefficiente VOLUMI ERP NEI PIANI NORMA
Per i Piani Norma nei quali è prevista l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) valgono le seguenti precisazioni: i volumi di tipo ERP, assegnati ai soggetti già proprietari di aree a standard, viabilità ed ERP, devono essere valutati in modo autonomo in funzione del prezzo finale di vendita dell’alloggio ERP; per tali volumi il valore di riferimento è pari a 55,00 Euro/mc;

n.b. ai volumi di tipo libero è applicabile il coefficiente relativo alla mancanza di Strumento Urbanistico Attuativo (pari a 0,55).

3° Coefficiente OPERE DI URBANIZZAZIONE
Una volta approvato il Piano di Lottizzazione e fino alla completa esecuzione delle urbanizzazioni, salvo il fatto che per l'area non sia stato richiesto un collaudo provvisorio o comunque nel caso in cui siano state rilasciate concessioni per cui si intendono urbanizzate, si applicano i seguenti coefficienti:

per le lottizzazioni residenziali il coefficiente sarà pari a 0.75;
per le lottizzazioni produttive il coefficiente sarà pari a 0.80;

4° Coefficiente CENTRI STORICI
Data l’appetibilità della zona, alle aree edificabili ricadenti nei centri storici si applica il coefficiente di adeguamento pari a 1.10

5° Coefficiente VINCOLI
Si considera il solo vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 490/1999 (ex Legge n. 431/1985). Si tratta di un vincolo che non esclude l’utilizzo edificatorio dei suoli e nemmeno l’intervento sugli edifici esistenti, bensì di una forma di tutela che, attraverso procedure di controllo più rigorose, tende a garantire un assetto paesaggistico di qualità. Il risultato finale, quindi, è un miglioramento delle condizioni ambientali, ma, nell’immediato, la presenza del vincolo paesaggistico rende più difficoltoso eseguire gli interventi edilizi. Il coefficiente di adeguamento è pari a 0.90.

6° Coefficiente TIPOLOGIE EDILIZIE
Il territorio comunale salzanese vede la prevalenza di edifici con tipologia estensiva (case singole, bifamiliari, schiere) rispetto alle tipologie intensive (condomini, edifici in linea). A parità di cubatura, un lotto destinato all’insediamento di tipologie intensive ha un valore leggermente inferiore a quello destinato a tipologie estensive: per i lotti con densità fondiaria superiore a 2 mc/mq si potrà applicare un indice di 0.95; questo coefficiente può trovare applicazione solo nelle ZTO C1 e nelle ZTO B3

7° Coefficiente CONFORMAZIONE DEL LOTTO
Quando la conformazione dell’area di proprietà di un determinato soggetto non permette un’autonoma ed immediata utilizzabilità edificatoria, l’unica possibilità per dare attuazione alle previsioni del PRG è quella di aggregare la potenzialità edificatoria del proprio lotto con quella dei lotti contermini e adiacenti.

Si distinguono due casi:

nel primo caso l’edificazione è subordinata all’accordo con un proprietario confinante che si trova nella medesima situazione di avere un lotto con forma inadeguata ad una diretta edificazione: il coefficiente sarà pari a 0.85; nel secondo caso il proprietario confinante, con il quale è necessario accordarsi, ha un lotto che può essere autonomamente edificato: il coefficiente sarà pari a 0.70

I suddetti coefficienti relativi alla morfologia del lotto si applicano solo alle zone dove è ammesso l’intervento diretto; non si applicano alle zone soggette a Strumento Urbanistico Attuativo.

8° Coefficiente ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI TIPO MISTO
Tra le zone produttive, il PRG di Salzano definisce quelle "di nuovo insediamento per attività miste" (ZTO D3). In tali zone, oltre alle attività produttive artigianali e industriali sono ammesse destinazioni d’uso quali cinema, teatri, discoteche, palestre, servizi sanitari privati, alberghi e altre attività del terziario avanzato o di servizio. Sono valutabili con un coefficiente pari a 1.15 di incremento rispetto al valore di riferimento per le aree produttive.

9° Coefficiente ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA
Trattasi di attività produttive o commerciali ubicate in zona agricola o impropria per le quali il PRG – Variante di adeguamento al PALAV prevede possibilità di ampliamenti o ristrutturazioni secondo le quantità precisamente stabilite in apposite Schede Norma.

Sono assoggettate a Strumento attuativo, che peraltro è di natura più semplice di quelli per le zone di nuovo insediamento e che non prevede l’accordo tra diversi proprietari: esso, infatti, ha il principale scopo di garantire unitarietà agli interventi e di stabilire alcuni standard progettuali. Tali aree sono valutabili con un coefficiente pari a 1.50 rispetto al valore di riferimento per le aree produttive, con la precisazione che, in questo caso la superficie da considerare come area fabbricabile è la s.l.p. individuata nella scheda.

10° Coefficiente ALTRI CASI PARTICOLARI
Nel caso siano presenti caratteristiche particolari, circostanze problematiche non previste nei precedenti punti ovvero spese necessarie ed eccezionali, oppure in caso di altre penalità sull’area sia di natura tecnica (ad esempio inquinamenti da bonificare, falde acquifere affioranti, ecc.) che di natura giuridico amministrativa (ad esempio servitù, vincoli di asservimento urbanistico per trasferimento di volumetria, ecc.), da documentare caso per caso, si può introdurre un coefficiente correttivo da valutare in base alla documentazione presentata, in accordo con gli uffici comunali.

Possono essere altresì riconosciuti caratteri particolarmente qualificanti un’area che comportino la necessaria applicazione di un coefficiente di incremento, anch’esso da valutare caso per caso.

Promemoria Zone urbanistiche

Zona

volumi computabili

tipo di indice

valore dell’indice

coefficienti utilizzabili

A

volumi esistenti    

B1

volumi esistenti      

B2

volumi esistenti      
B2 lotti secondo l’indice

fondiario

0,8 mc/mq

 

B3

volumi esistenti      
B3 lotti secondo l’indice

fondiario

0,8 mc/mq

 
B3 attività da trasferire volumi esistenti      

B4

volumi esistenti      

C1

secondo il piano di lottizzazione approvato      

C2

secondo l’indice

territoriale

1,0 mc/mq

1°-a

C3

secondo l’indice

territoriale

1,0 mc/mq

1°-a

Zone a standard -Piani Norma secondo la scheda del Piano Norma    

1°-a

Zone ERP -Piani Norma  

Valore unico di Euro 55,00 / mc

D1

secondo l’indice

fondiario

0,5 mq/mq

 

D2

secondo l’indice

fondiario

0,6 mq/mq

1°-b

D3

secondo l’indice

fondiario

0,5 mq/mq

1°-b; 9

Attività in zona impropria

secondo la Scheda Norma

s.l.p. in ampliamento

10°

* escluse le ZTO B2.10 e B2.20, per le quali valgono i dati dei Piani Norma.

 
> Definizioni di zona
Residenziale
=> sono ammesse costruzioni prevalentemente a destinazione residenziale.
Residenziale - misto
=> sono ammesse costruzioni a destinazione residenziale o compatibile (art. 32 N.A. P.R.G.) e cioè:
a) negozi e pubblici esercizi;
b) studi professionali e commerciali;
c) laboratori per l'artigianato di servizio, fino ad un massimo di 252 mq. E 1001 mc, i cui impianti non producono rumori od odori molesti e non siano inquinanti;
d) ambulatori e centri medici;
e) ristoranti, trattorie, bar, caffè, pensioni ed alberghi;
f) istituti di credito ed assicurativi;
g) cinema, teatri ed altri luoghi di svago;
h) autorimesse pubbliche e private - anche sotterranee;
i) sedi di associazioni.
Produttivo
=> sono ammesse costruzioni con la destinazione definita dall'art. 46 N.A.P.R.G., 1° comma e cioè:
a) impianti specifici dell'industria e dell'artigianato produttivo, con l'esclusione di quelli che, a insindacabile giudizio del Comune, dovessero per qualsiasi motivo recare molestia o essere pregiudizievoli al rispetto ambientale o che possano costituire motivato elemento di pericolosità;
b) magazzini, depositi di stoccaggio, rimesse o fabbricati di servizio;
c) fabbricati o locale per impianti tecnologici speciali necessari al processo produttivo;
d) uffici e laboratori;
e) fabbricati o locali inerenti ad attrezzature e servizi per gli addetti (spogliatoio, ambienti di ristoro, docce, etc);
f) spazi per la distribuzione commerciale ( anche media e grande) con l'eccezione delle categorie di : alimentari, abbigliamento, pubblici esercizi;
g) spazi per esposizioni, mostre e simili;
h) un'abitazione per il personale di sorveglianza o guardiana, fino ad un volume massimo di 800 mc per ogni attività produttiva, con superficie superiore a mq. 200:
Produttivo - misto
=> sono ammesse costruzioni con la destinazione definita dall'art. 46 N.A.P.R.G., 2° comma e cioè:
a) spazi per il tempo libero e lo svago (cinema, teatro, discoteca e similari);
b) spazi per attività sportive (palestre, piscine e simili);
c) spazi per servizi sanitari privati;
d) tutte le altre attività sopra non elencate del terziario avanzato o di servizio;
e) residenze di servizio per gli addetti;
f) turistico alberghiero;
g) spazi per la distribuzione commerciale (anche media e grande).
 
> Legenda

B2 - zona prevalentemente periferica ma già dotata di tutto in parte delle infrastrutture primarie.
E' consentita l'edificazione diretta previo eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria fatto salvo per i n. 3 casi individuati planimetricamente e graficamente dal PRG (lotti estesi B2/8 - B2/10 - B2/20) assoggettati a piano urbanistico attuativo preventivo per l'edificazione.

B3 - zona di degrado, ove sussistono attività produttive di vecchio insediamento, all'interno del tessuto residenziale e quindi non compatibili con quest'ultimo. La dismissione o trasferimento dell'attività è assoggettato a convenzione preventiva che disciplina l'intervento edificatorio. Per i lotti residuali valgono i disposti sopra specificati per le aree B2.

C2 - zona di espansione per l'edificazione privata residenziale assoggettata a piano urbanistico attuativo preventivo. Tipologia costruttiva unifamiliare, binata, schiera in linea ed a blocchetti.

C3 - zona di espansione per l'edificazione ad uso residenziale, commerciale e direzionale, assoggettata a piano urbanistico attuativo preventivo. Tipologia costruttiva a blocco ed in linea.

D2 - zona di nuovo insediamento per attività produttive industriali, dell'artigianato, della grande distribuzione commerciale (escluso alimentari, abbigliamento, pubblici esercizi) assoggettata a piano urbanistico attuativo preventivo.

D3 - zona di nuovo insediamento di tipo misto: destinata cioè ad attività produttive del terziario e della residenza di servizio.

 
> Regolamento Comunale Testo del
"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI"
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17 marzo 2008, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 9 dicembre 2008.
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Valori di riferimento per le aree fabbricabili anni 2003 e 2004:
115,00 Euro/mc per l’area fabbricabile residenziale
70,00 Euro/mq per l’area fabbricabile produttiva
30,00 Euro/mc per le aree E.R.P.

Valori di riferimento per le aree fabbricabili anno 2005 - 2006 -2007:
140,00 Euro/mc per l’area fabbricabile residenziale
110,00 Euro/mq per l’area fabbricabile produttiva
39,00 Euro/mc per le aree E.R.P.

Valori di riferimento per le aree fabbricabili anno 2008 - 2009 - 2010:
180,00 Euro/mc per l’area fabbricabile residenziale
140,00 Euro/mq per l’area fabbricabile produttiva
55 ,00 Euro/mc per le aree E.R.P.

Tabella delle aliquote e delle detrazioni anni precedenti

Anno di riferimento

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Aliquota

6

6

6

5,5

5,5

5,5

5

5

5

Aliquota abitazioni sfitte

.

.

.

.

.

6

6

6

6

Detrazione

92,96

92,96

92,96

103,29

103,29

103,29

103,29

103,29

103,29

Aggiornamento R.C.

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010:

Aliquota I.C.I.

Detrazione

 

7 per mille

0

per le abitazioni sfitte e loro pertinenze

5,5 per mille

0

per fabbricati commerciali, produttivi ed amministrativi;

5,5 per mille

0

per immobili locati

5 per mille

€ 104,00 (2008)
€ 104,00 (2007)
€ 104,00 (2006)
€ 104,00 (2005)
€ 104,00 (2004)
€ 103,30 (2003)

Abitazione principale e relative pertinenze

5 per mille

€ 104,00 (2008)
€ 104,00 (2007)
€ 104,00 (2006)
€ 104,00 (2005)
€ 104,00 (2004)
€ 103,30 (2003)

abitazione principale e pertinenze posseduta e non locata da soggetto disabile o anziano che risulti residente e che successivamente abbia acquisito residenza in istituto di ricovero o sanitario

5 per mille

€ 104,00 (2008)
€ 104,00 (2007)
€ 104,00 (2006)
€ 104,00 (2005)
€ 104,00 (2004)
€ 103,30 (2003)

per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso/comodato gratuito ai figli o ai genitori, i quali hanno la residenza anagrafica

5 per mille

0

per aree fabbricabili e terreni agricoli


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