Descrizione
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=H735
CHI DEVE PAGARE L’IMU
Tutti i possessori di:
- Immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
- Aree edificabili;
- Terreni agricoli.
CHI NON DEVE PAGARE L'IMU
- Le ABITAZIONI PRINCIPALI definite come:
- l’immobile, iscritto al catasto come unica unità immobiliare, dove il possessore ha la dimora abituale e la residenza anagrafica. Sono incluse nell’esenzione anche le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 massimo una per ciascuna categoria catastale.
Sono assimilate all’ABITAZIONE PRINCIPALE
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- un solo immobile, iscritto al catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale appartenente alla Forze armate, alle Forze di polizia (militare e civile), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza a anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
- I terreni agricoli posseduti e condotti da: coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e le società agricole;
- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d BENI MERCE)
La presentazione della dichiarazione IMU è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale.
- immobili occupati abusivamente. Deve trattarsi di immobili per i quali i legittimi possessori non hanno la disponibilità e quindi non possono utilizzarli. Per ottenere il beneficio fiscale è richiesto che il proprietario o il titolare di altro diritto di godimento presenti una denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli articoli 614 (violazione di domicilio), secondo comma, e 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. I contribuenti interessati dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica.
CHI PUO’ OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL 50% DELL’IMPOSTA
- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principali, con contratto registrato purchè il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata:
- dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato (la perizia del tecnico deve essere allegata all’autocertificazione)
- per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Sato di assicurazione diverso dall’Italia (comma 48 dell’art. 1 della L. 178/2020).
CHI PUO’ OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL 25% DELL’IMPOSTA
- abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/1998. La determinazione del canone deve avvenire con l’assistenza delle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari. In alternativa, l’agevolazione è subordinata al rilascio di una specifica attestazione di conformità rilasciata da almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.
Accordo territoriale per il territorio
Allegati accordo territoriale 2018
QUANDO PAGARE L’IMU
- 17 giugno 2024 l’acconto o unica soluzione;
- 16 dicembre 2024 il saldo.
COME PAGARE L’IMU
- Modello F24
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso di omesso o parziale pagamento, il contribuente può sanare in modo volontario le somme dovute, beneficiando di una sanzione ridotta, solo se la violazione non sia stata già contestata. Un eventuale mancato/parziale pagamento dell’IMU (e della TASI), accertato mediante controlli effettuati dall’amministrazione, comporterebbe, oltre alla richiesta del versamento integrale del tributo anche l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo dovuto.
CONTEGGI E CONSULENZA UFFICIO TRIBUTI
Il contribuente può chiedere il supporto per il calcolo dell’IMU all’Ufficio tributi mediante la compilazione dell’allegato modello contattando preventivamente l’Ufficio ai seguenti recapiti:
- posta elettronica all’indirizzo tributi@comune.salzano.ve.it
- telefono numero 041 5709787/041 5709724
- sportello dell’Ufficio Tributi il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
ALIQUOTE IMU ANNO 2024
Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 22.12.2023
(Alcune aliquote sono variate rispetto al 2023)
ALIQUOTE IMU |
TIPOLOGIA IMMOBILE |
0,6 % (detrazione € 200,00) |
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8, A/9 |
0,10 % |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE |
0,96 % (0,76% competenza Stato e 0,20% competenza Comune) |
FABBRICATI APPARTENTI AL GRUPPO CATASTALE D (D1-D9) |
0,76 % |
TERRENI AGRICOLI |
0,86 % |
AREE FABBRICABILI |
1,06% |
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE (ABITAZIONI NON LOCATE E NON CONCESSE IN COMODATO) |
0,96% |
IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C/1 (NEGOZI E BOTTEGHE) |
1,00% |
ABITAZIONI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE |
0,86 % |
ALTRI FABBRICATI (FABBRICATI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, DAI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D E QUELLI NON COMPRESI NELLE ALTRE FATTISPECIE) |
IMPORTO MINIMO
- La nuova IMU non è dovuta per importi annui inferiori a € 13,00 (art. 15, comma 5 del Regolamento di disciplina della nuova IMU).
DICHIARAZIONE IMU
- Dichiarazioni per l’anno 2023: devono essere presentate entro il 1 luglio 2024;
Sono esonerati dall’obbligo dichiarativo I possessori dell’immobile locato a canone concordato di cui alla legge 431/1998 e dell’immobile concesso in comodato gratuito alle condizioni prescritte dalla legge.
VALORI DI RIFERIMENTO AI FINI IMU PER LE AREE EDIFICABILI ANNO 2024
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 27.12.16 sono stati aggiornati i valori minimi delle aree edificabili ai fini IMU a decorrere dall'anno 2017:
- € 140,00 al metro cubo realizzabile per le aree fabbricabili residenziali comprese le aree divenute edificabili in seguito a rilascio del permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. Ai fini della determinazione del valore complessivo dell'area edificabile, devono essere considerati tutti i vani da realizzare (compresi i vani tecnici, le mansarde, le soffitte, gli interrati, i garage, ecc.);
- € 120,00 al metro quadrato di superficie fondiaria per le aree fabbricabili produttive;
- € 40,00 al metro cubo per le aree destinate a E.R.P.;
- € 120,00 al metro cubo per le aree divenute edificabili in seguito a rilascio del permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. in zona agricola.
Le aree assoggettate a strumento urbanistico attuativo possono essere valutate applicando un coefficiente di riduzione:
- 0,55 per le aree di tipo residenziale;
- 0,70 per le aree di tipo produttivo.
Dopo l'approvazione del Piano di Lottizzazione e fino a completa esecuzione delle urbanizzazioni (collaudo provvisorio) si applicano i seguenti coefficienti:
- 0,75 per le lottizzazioni residenziali;
- 0,80 per le lottizzazioni produttive;
- 0,60 in caso di presenza di dissenzienti fino al completamento delle procedure espropriative (applicabile dall'anno 2017).
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Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2024, 11:47